31 Dicembre 2021

La riforma conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, tra cui il Fondo di solidarietà dell’artigianato Fsba, chiarendo in primo luogo l’obbligatorietà anche per i datori di lavoro.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (commi 191 219)

  • Lavoratori beneficiari (commi 191 192) Nel quadro degli obiettivi della riforma di universalizzazione e razionalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, per i periodi di sospensione o riduzione di attività, dal gennaio 2022, viene ampliata la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali ai lavoratori a domicilio e a tutte le categorie di apprendisti, non solo ai professionalizzanti. Con la stessa decorrenza è ridotto a 30 giorni lavorati, dai 90 finora previsti, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Queste disposizioni hanno portata generale per tutti gli istituti di integrazione salariale e vengono pertanto ad applicarsi anche a Fsba Fondo di solidarietà dell’artigianato.

  • Computo dei dipendenti (comma 193) Nel computo dei dipendenti sono considerati anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

  • Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale (comma 194) Dei due massimali oggi previsti viene soppresso per i medesimi periodi di sospensione o riduzione quello di importo inferiore e mantenuto quello di importo più elevato a prescindere dalla retribuzione di riferimento; il massimale è rivalutabile secondo quanto previsto dall’attuale normativa. Questa disposizione avente portata generale, interessa anche i Fondi Bilaterali, è già applicata da FSBA con riferimento alle prestazioni istituzionali del fondo.

  • Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (commi 205 e 208) La riforma conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi , tra cui il Fondo di solidarietà dell’artigianato FSBA, chiarendo in primo luogo l’obbligatorietà anche per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (comma 205).

A tal fine, in virtù del comma 210, con riferimento ai contributi di finanziamento dovuti a FSBA (nonché agli altri Fondi ex art. 27) trovano ora applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Inoltre, dal 1° gennaio 2022 la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria a FSBA è condizione per il rilascio del Durc (comma 214).

Dal punto di vista delle prestazioni, FSBA dovrà assicurare per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività successivi al gennaio 2022 un trattamento minimo pari a 13 settimane nel biennio mobile, come tuttora disposto dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 (comma 208).

La prestazione “Assegno di integrazione salariale (Ais), sostituisce l’assegno ordinario e rappresenta dal 1° gennaio 2022 l’unica erogabile.

È poi estesa a FSBA anche la disciplina sugli assegni per il nucleo familiare, che dal 1° gennaio 2022 sono pertanto riconosciuti ai lavoratori beneficiari dei relativi trattamenti.

  • Fondo di integrazione salariale, FIS (comma 207) La nuova disciplina prevede come per gli altri Fondi di solidarietà ex artt. 26 e 27 l’estensione alle imprese con un dipendente: come si è detto, l’applicazione dell’Assegno di integrazione salariale è invece prevista per quanto riguarda il FIS con due diverse durate, rispettivamente di 13 settimane e di 26 per le imprese fino a 5 e oltre i 6 dipendenti, utilizzando quindi un parametro ad hoc, differente da quanto previsto per gli altri Fondi ancora normati dal comma 1 dell’art. 30, d.lgs. n. 148/2015 che si limita a prevedere un minimo di 13 settimane.

Sempre a differenza degli altri Fondi vengono individuate due aliquote di finanziamento nelle nuove misure pari a 0,50% per le imprese fino a 5 dipendenti e a 0,80% al di sopra a tale soglia, in luogo delle precedenti aliquote dello 0,45% per le imprese sotto i 15 dipendenti e dello 0,65% sopra tale soglia. Resta in vigore il contributo addizionale finora previsto nella misura del 4%.

Per il FIS viene inoltre introdotta una misura di miglior favore (assente nella regolamentazione degli altri Fondi) per le imprese che dal 2025 non abbiano presentato domanda di AIS per almeno 24 mesi: in questo caso le aliquote sono ridotte del 40%.

In base al cosiddetto decreto “sostegni ter.” (d.l. n° 4 27 /01/22), in caso di utilizzo di CIGO e/o di FIS non si pagherà il contributo addizionale. Ciò vale solo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Questa  possibilità è riferita a determinati settori produttivi individuati da codici Ateco ben precisi (vi rientrano, tra gli altri, i settori turismo, ristorazione, bar, eccetera).

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI (comma 221)

Tra i destinatari delle prestazioni vengono compresi sempre dal 1° gennaio 2022 gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative. Il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi viene eliminato: restano in vigore quelli ancora stabiliti dall’art. 3 del D.Lgs 22/2015 (stato di disoccupazione e 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti). Sempre a partire dal 1° gennaio 2022 viene modificato il meccanismo di riduzione del 3% mensile sull’importo della NASpI, che decorre dal 6° mese invece che dal 4°, e dall’8° mese per i soggetti con più di 55 anni di età.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL (comma 223)

Per gli eventi di disoccupazione, dal 1° gennaio 2022, viene modificato anche per la DIS- COLL il meccanismo di riduzione del 3% mensile dell’importo, che si applica a partire dal 6° mese (e non più dal 4° come oggi previsto); è altresì incrementato il tetto di mesi fruibili in relazione all’intero periodo di contribuzione (oggi è pari alla metà dello stesso) accreditato dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro.

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