11 Febbraio 2022

Come noto la legge di bilancio 2022 (l. 234/2021) ha prorogato le detrazioni edilizie, tuttavia la possibilità di applicare il sismabonus acquisti nella misura rafforzata del 110% (comma 4 dell’art. 119 del d.l. 34/2020) è prevista sulle spese sostenute solo sino al 30 giugno 2022.

La proroga rafforzata nella misura del 110%, stabilita per il superbonus, non si applica, quindi, alla fattispecie dell’acquisto di case antisismiche, ma soltanto a quelle di effettuazione di interventi su immobili, ivi compresi, ovviamente, quelli di riduzione del rischio sismico.

Tale precisazione è stata fornita con la risposta all’interrogazione parlamentare 9 febbraio 2022 n. 5-07471. Secondo l’Agenzia sarà quindi necessario che “l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022”.

Gli acquisiti effettuati successivamente, dal 1° luglio 2022 e sino al 31 dicembre 2024, beneficeranno della detrazione ordinaria, nelle misure del 75% o 85%, ai sensi del comma 1-septies dell’art. 16 del DL 34/2020, come prorogato dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

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