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  • BONUS IN EDILIZIA: RIAMMESSE LE CESSIONI MULTIPLE
1 Marzo 2022

È in vigore dal 26 febbraio 2022 il d.l. 13/2022 “milleproroghe”, che contiene, tra le altre, nuove misure di contrasto alle frodi nel mercato delle cessioni dei crediti, in primis i bonus edilizi, eliminando, così, alcune criticità del d.l. sostegni ter.

Enrico Bricca, presidente di Confartigianato Imprese Parma, auspica che si concluda la stagione delle continue modifiche ai bonus edilizia, ben 9 negli ultimi 20 mesi. È infatti giunto il tempo di un assetto normativo definitivo, per restituire, finalmente, alle imprese la certezza di poter investire e lavorare e contribuire al rilancio di un settore fondamentale per la nostra economia e per la transizione green.

L’intervento, fortemente richiesto da Confartigianato, era necessario per modificare la stretta sulla cessione dei crediti imposta dal d.l. “sostegni ter” che, di fatto, ha paralizzato il mercato in edilizia. Il nuovo decreto ha aperto a tre il numero delle cessioni ammesse. In sostanza, dopo la prima cessione del bonus edilizia ammessa verso chiunque, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, la nuova versione normativa consente almeno ulteriori due cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione). Pertanto, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un soggetto non vigilato (come un’altra impresa industriale o commerciale), il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un soggetto vigilato, con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest’ultimo a favore di altro soggetto vigilato.

Al fine poi di colpire le frodi che danneggiano tutti, a cominciare proprio dalle imprese del settore costruzioni, il nuovo decreto introduce una serie di interventi per garantire la bontà dei crediti. Una nuova procedura, che troverà applicazione ai crediti ceduti alla data del 1° maggio 2022 traccerà le cessioni dei crediti di imposta consentendo ai cessionari di conoscerne l’origine e impedendo le cessioni parziali. Tale disposizione si tradurrà in maggiori verifiche da parte di chi acquista i crediti per tutti i tipi di interventi.

Il legislatore inasprisce poi le responsabilità dei tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni di congruità sulle spese e rende più stringente il massimale della relativa copertura assicurativa.

Infine il decreto condiziona le agevolazioni fiscali all’indicazione nell’affidamento dei lavori e nelle fatture, del contratto collettivo dell’edilizia applicato dal datore di lavoro, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro. In sostanza il bonus edilizio è riconosciuto solo se, nell’atto di affidamento dei lavori, è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, con obbligo di controllo di tale annotazione da parte dei professionisti incaricati di rilasciare il visto di conformità.

Quest’ultima disposizione, a differenza di quelle precedenti, entra in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l.. (ossia dal 27 maggio 2022) e si applica “ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”.

Un ulteriore aspetto non contemplato nel decreto riguarda la variabile congruità dei prezzi. È infatti in arrivo il decreto ministeriale della Transizione ecologica che fissa il nuovo costo massimo per 34 voci legate all’efficientamento energetico.

 

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