Il d.l. 2/2022 “Ucraina” contiene diverse misure, anche per l’autotrasporto, per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
L’articolo 1 riduce le aliquote delle accise per il gasolio da autotrazione di 25 centesimi di euro al litro anche per cittadini, non solo per gli operatori economici. In tal modo le accise gravanti sul gasolio passano da 617,4 a 367,40 euro per mille litri. La disposizione si applica dal 22 marzo per la durata di 30 giorni. Al comma 3 viene esclusa, per il periodo individuato dei 30 giorni, la possibilità di usufruire del rimborso accise per il gasolio da autotrazione per le imprese che ne hanno diritto (con veicoli Euro 5 ed Euro 6 da 7,5 ton in su). Per effetto della disposizione il beneficio in termini numerici per gli autotrasportatori si sostanzia nella differenza tra 25 centesimi (riduzione generalizzata alla pompa) e 21,4 centesimi (rimborso accise con recupero trimestrale). L’articolo 1 va letto in combinato con il 17, che istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, specificamente dedicato al sostegno al settore dell’autotrasporto, che mira proprio a mitigare gli effetti degli aumenti eccezionali del carburante, in parallelo alla riduzione alla pompa di 25 centesimi di accise, data l’impossibilità di agire in maniera decisiva alla voce riduzione accise per gasolio usato a fini commerciali.
L’articolo 13 mira a rifinanziare gli incentivi all’intermodalità prevedendo per il 2022: 19,5 milioni di euro per il Ferrobonus e 19 milioni di euro per il Marebonus. Ricordiamo che in sede di Protocollo d’Intesa è stato preso l’impegno di finanziare le misure anche per gli anni successivi. Marebonus dal 2023 al 2026 con 22 milioni di euro all’anno; Ferrobonus dal 2023 al 2026 con 21,5 milioni di euro all’anno.
L’articolo 14 che modifica l’articolo 6 del d. lgs. 286/2005, prevede come elemento essenziale del contratto scritto la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del ministero della Transizione Ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.
È inoltre previsto che, per i contratti non scritti, il corrispettivo debba fare riferimento costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
La norma è tesa a garantire maggiori condizioni di equilibrio all’interno della filiera, e a mettere in sicurezza gli autotrasportatori rispetto a variazioni nel costo del carburante. Allo stesso tempo si indicano anche modalità più stringenti rispetto ai contratti non scritti, dove diventa obbligatorio il riferimento ai costi indicativi aggiornati dal Ministero.
L’articolo 15, in aggiunta alle risorse previste dal d.l. “energia” (80 milioni complessivi) per il 2022 incrementa ulteriormente con 15 milioni di euro per i pedaggi e 5 milioni di euro per le deduzioni forfettarie.
L’articolo 16 esonera, per il 2022, dal pagamento del contributo di funzionamento all’Autorità di regolazione dei trasporti le imprese di autotrasporto per cui era dovuto.