Il d.l. “aiuti” (50/2022) riconosce una somma una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti. L’indennità viene riconosciuta, in via automatica, una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro ed è corrisposta dal datore in corrispondenza della mensilità di luglio 2022. È tuttavia necessario che il lavoratore presenti una apposita dichiarazione. Il credito maturato dal datore di lavoro potrà essere recuperato mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le istruzioni che saranno fornite dall’Inps.
Lo stesso decreto prevede poi la indennità per i soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, a condizione che detti trattamenti decorrano entro il 30 giugno 2022 e che il reddito personale assoggettabile ad Irpef non superi, per il 2021, il tetto di 35.000 euro. L’Inps corrisponderà d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, l’indennità una tantum di 200 euro.
Infine, il decreto “aiuti” prevede il riconoscimento della stessa indennità, sempre una tantum per diversi altri soggetti:
– chi ha percepito a giugno 2022 le prestazioni Naspi e DIS-COLL
– chi nel corso del 2022 percepisce l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021,
– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti siano attivi al 18 maggio 2022, iscritti alla Gestione Separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport),
– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai rapporti non sia superiore a 35.000 euro per il 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata,
– agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di Partita Iva attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata.