• Home
  • -
  • Edilizia
  • -
  • Incentivi per l’efficienza energetica: il d.l. aiuti modifica la disciplina
26 Maggio 2022

L’articolo 14 del decreto “aiuti” interviene sul superbonus, accogliendo la richiesta della Confederazione ed estende al 30 settembre 2022 il termine di effettuazione del 30% dei lavori sulle “unifamiliari”, al fine di beneficiare del 110% sulle spese sostenute nel 2022. Come richiesto da Confartigianato, è stata quindi riconosciuta e concessa la possibilità di disporre di un maggior periodo di tempo (3 mesi) per realizzare la condizione (esecuzione del 30% del lavoro complessivo) per poter fruire della super-detrazione.

Inoltre è stata introdotta una ulteriore modifica della cessione dei crediti edilizi, con la possibilità di rendere sempre ammissibile, a banche e gruppi bancari, la cessione a favore di clienti professionali privati.

È stata poi soppressa la “quarta cessione” dei crediti edilizi, possibile solo da parte della banca verso propri correntisti, relativamente a crediti per i quali è esaurito il numero dei passaggi (cioè, è già stata effettuata la terza cessione).

Di seguito chiariamo le regole vigenti per l’esecuzione delle cessioni da parte di fornitori (che hanno concesso lo sconto) o da parte dei beneficiari della detrazione. Il fornitore che ha concesso lo sconto o il beneficiario della detrazione, in alternativa alla compensazione del credito o all’utilizzo diretto della detrazione, può cedere il medesimo a qualunque soggetto terzo, anche diverso da soggetti “vigilati” (“cessione jolly”). Dopo la prima cessione, sono ammesse due ulteriori cessioni esclusivamente verso banche, intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni (seconda e terza cessione). E, infine, la novità introdotta dal decreto “aiuti” è la facoltà, per le banche o per i gruppi bancari, di cedere in qualsiasi momento il credito nei confronti di “clienti professionali privati” titolari di un conto corrente con la medesima banca o con la banca capogruppo, senza possibilità di ulteriori cessioni.

Segnaliamo che, ai sensi del regolamento Consob sono “clienti professionali privati” coloro che possiedono l’esperienza e le competenze per assumere decisioni finanziarie in modo consapevole. Si tratta di clienti professionali “di diritto”, tra cui banche, imprese di assicurazione, agenti di cambio, fondi pensione. Vi rientrano anche imprese di grandi dimensioni che abbiano almeno due dei seguenti requisiti: bilancio di 20 mln di euro, fatturato netto 40 mln di euro, fondi propri di 2 mln di euro.

Oppure si tratta di clienti professionali “su richiesta”: sono soggetti diversi dai precedenti, che possono effettuare specifica richiesta di diventare “clienti professionali” se soddisfano almeno due dei seguenti requisiti: aver effettuato sul mercato finanziario almeno 10 operazioni al trimestre nei 4 trimestri precedenti, portafoglio finanziario di almeno 500.000 euro, aver lavorato almeno un anno nel settore finanziario in una posizione professionale che presuppone le conoscenze del settore.

Altre notizie