La disponibilità da parte di una persona fisica di valuta virtuale (o criptovaluta) comporta obblighi di monitoraggio fiscale e quindi deve essere riportata nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 788 del 24 novembre 2021, nella quale è stato anche chiarito il trattamento fiscale applicabile alla detenzione di valute virtuali in capo alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di arte, professione o impresa.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di criptovalute, rinveniente da depositi o conti correnti (ai sensi dell’art.67 co. 1-ter TUIR) o da cessioni a termini assumono natura di reddito diverso di natura finanziaria, se percepiti da una persona fisica al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, rientrano tra i redditi da indicare in Unico.