Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2022, per i soggetti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, è attivo l’obbligo di emissione della fattura elettronica via SdI.
Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione elettronica diventerà operativo in via generalizzata per tutti i soggetti in regime forfetario a decorrere dal 1 gennaio 2024 (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall’art. 18 co. 3 del DL 36/2022). Resta comunque fermo l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per consentire ai soggetti forfettari di adeguarsi al nuovo adempimento, il legislatore ha previsto un periodo transitorio per le sanzioni in caso di tardività nell’invio della fattura: per il solo terzo trimestre le operazioni effettuate nel mese di luglio potevano essere fatturate entro il 31 agosto senza applicazione di sanzioni, quelle effettuate ad agosto possono essere fatturate entro il 30 settembre e quelle effettuate a settembre entro il 31 ottobre 2022. Le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di ottobre dovranno invece essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione.