25 Novembre 2022

Il d.l 176/2022, il cosiddetto aiuti-quater, contiene un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Di assoluto rilievo, per i datori di lavoro, sostituti d’imposta e lavoratori, è l’innalzamento, per il periodo d’imposta 2022, da 600 a 3.000 euro, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

I destinatari sono soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, quindi anche i titolari di un rapporto parasubordinato, co.co.co e amministratori (circolare AE 35/2022).

È importante ricordare alcuni aspetti.

Gli oneri sono a carico del datore di lavoro, l’agevolazione consiste nell’esenzione contributiva e fiscale, per applicare l’agevolazione non è necessario il requisito della generalità o categoria omogenea di dipendenti quindi, vale il requisito della discrezionalità (il datore può utilizzare il nuovo limite premiando anche uno o alcuni dipendenti, una sorta di premio che non concorre a formare reddito imponibile).

Se il valore dei benefit riconosciuti supera il limite di 3.000 euro l’intero valore concorre a formare reddito di lavoro dipendente. Contano tutti i benefit normalmente imponibili, anche il valore convenzionale dell’auto concessa in uso promiscuo, la presenza di una polizza assicurativa extraprofessionale, l’assegnazione di un alloggio, l’eventuale imponibilità di un contributo in conto interessi ai quali vanno aggiunti il valore del contributo per ristorare il costo anche parziale delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale, anche quelle condominiali ripartite per millesimi ovvero sostenute direttamente dal locatore e poi addebitate ed evidenziate analiticamente, al locatario).

In particolare, in merito alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale ricordiamo che quelli relativi a immobili a uso abitativo devono essere posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari.

L’Agenzia delle Entrate, ha precisato con circolare n. 35/2022 che si può erogare il contributo (entro il 12 gennaio 2023 per le utenze domestiche anche con riferimento a fatture che saranno emesse nel 2023 relative a consumi 2022.

A supporto dell’erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro deve: acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze; acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento) e, infine acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, che attesti che non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, verso più di un datore di lavoro.

Info: Antonio Noberini, ufficio Paghe, tel. 0521 219319.

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