• Home
  • -
  • Fiscale
  • -
  • Comunicazione sul tax credit energia e gas di ottobre, novembre e dicembre
16 Dicembre 2022

Entro il 29 gennaio 2023 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi a ottobre e novembre 2022. Per quanto riguarda i crediti relativi a dicembre 2022, la comunicazione andrà invece fornita entro il 1° marzo 2023.

Lo ha stabilito la delibera Arera n. 669/2022, che in attuazione dei d.l. “aiuti-ter” e “aiuti-quater” – in continuità con le precedenti delibere – ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d’imposta, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, confermando altresì che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.
Ricordiamo che la normativa prevede che, a seguito di richiesta dell’impresa, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre del 2019 che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre e dicembre del 2022.

Preme tuttavia sottolineare che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni previsti dalla norma.

L’Agenzia ha precisato infine che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Tags:

Categories: Fiscale

Altre notizie