La legge di bilancio per il 2023 ha previsto una serie di misure finalizzate a prevenire o a ridurre i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. Il decreto bollette (d.l. 34/2023) è intervenuto riscrivendo il calendario delle scadenze che, di fatto, consente ai contribuenti coinvolti di usufruire di un maggior termine per valutare la strada da intraprendere.
In particolare, entro il 30 settembre (prima 31 marzo) sarà possibile beneficiare del cosiddetto ravvedimento speciale ed entro il 31 ottobre (prima 31 marzo) sanare le irregolarità formali, come il tardivo / omesso invio di fatture e corrispettivi e, in generale, le violazioni che non abbiano rilevanza nella determinazione delle imposte.
Il decreto non modifica la scadenza della “rottamazione quater” che rimane fissata al 30 aprile. Rammentiamo che entro tale data occorrerà presentare apposita domanda all’Agenzia della Riscossione indicando quali cartelle o carichi si intendono definire. L’agevolazione consiste nella possibilità di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Rammentiamo inoltre che l’invio della domanda consente di anticipare diversi effetti favorevoli: vengono sospese tutte le rate di precedenti dilazioni con l’agente della riscossione fino al 31 luglio prossimo; inoltre, il debitore potrà ottenere il rilascio dalle Entrate di un certificato negativo di carichi pendenti nonché un documento di regolarità contributiva (DURC).
É opportuno comunque attivarsi per tempo al fine di non incappare in intralci che potrebbero compromettere la definizione. Gli uffici dell’associazione sono a disposizione.