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  • Periodo transitorio per le detrazioni edilizie
13 Aprile 2023

Si è concluso l’iter di conversione del d.l. 11 del 16 febbraio 2023, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dello scorso 11 aprile 2023 della legge di conversione n. 38 di pari data.
Come già anticipato nelle newsletter dello scorso 31 marzo e 6 aprile sono molte le modifiche approvate, che hanno accolto numerose proposte di emendamento promosse dalla Confederazione.

Confartigianato ritiene positivi i correttivi introdotti nella legge di conversione per rimediare a diverse storture contenute nel decreto 11/2023. Tuttavia, continua a chiedere che alcune tipologie di intervento continuino a essere assistite da sconto/cessione, sia per il perseguimento di obiettivi “green” che il Paese deve raggiungere, sia per motivi di sicurezza strutturale degli edifici.

Anche alcune categorie di soggetti devono poter continuare a confidare su sconto o cessione, non avendo possibilità, per incapienza, di utilizzare direttamente la detrazione. Da febbraio 2023, in seguito all’emanazione del decreto blocca cessioni, il mercato del comparto dei serramenti, delle schermature solari e delle caldaie ha subito un forte rallentamento per il crollo degli ordinativi. Se il Governo non interverrà con una revisione generale degli incentivi legati agli interventi sul risparmio energetico inevitabili saranno le preoccupanti conseguenze per le imprese del settore, sia in termini di fatturato che in termini di occupazione.
In questo articolo vorremmo soffermarci sulla disciplina del periodo transitorio; infatti, pur rimanendo confermato, nella legge di conversione, il divieto di opzione per lo sconto e cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie a decorrere dal 17 febbraio 2023, in sede di conversione, è prevista una migliore definizione del periodo transitorio per quanto riguarda l’edilizia libera.

Il comma 3 dell’articolo 2, relativamente agli interventi diversi dal superbonus, ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione relativamente:

– agli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria;
– agli interventi di edilizia libera (per i quali il titolo abilitativo non è necessario), che siano già iniziati i lavori. In sede di conversione in legge, tale condizione è stata meglio declinata (articolo 2, comma 3, lett. b), D.L. 11/2023), prevedendo che occorre provare che al 16 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell’anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell’inizio lavori o la data dell’accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore.
Infine, nel caso di agevolazioni comportanti l’acquisto dell’immobile, in sede di conversione in legge è stata riformulata la condizione, stabilendo che per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, in luogo del contratto preliminare o definitivo precedentemente previsto, (articolo 2, comma 3, lett. c), D.L. 11/2023).

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