15 Maggio 2023

Con il decreto “Lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio (d.l. n°48/2023) vengono apportate significative modifiche al d.lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda la nomina del medico competente il decreto “lavoro” modifica l’art. 41 del d.lgs 81/2008. Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria se richiesto dalla valutazione dei rischi.

Su imprese familiari e lavoratori autonomi il decreto, che modifica modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a), interviene imponendo il rispetto delle norme del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili): ricorda che le opere provvisionali sono regolate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali.

Gli obblighi del medico competente cambiano con l’inserimento della lettera e-bis e della lettera n-bis all’articolo 25, comma 1.
È introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a).
Inoltre, con la lettera n-bis il decreto impone al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è modificata dalla lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 che stabilisce: “Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il decreto “fiscale” del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo accordo per la formazione entro il 30 giugno 2022 (impegno non ancora rispettato).
Tale accordo, oltre a individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), dovrà anche monitorare l’efficacia del nuovo accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro, il d.l 48/2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro .
Il nuovo comma 12 prevede: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
È eliminato il precedente richiamo alla possibilità per Ausl e Ispesl (ora Inail) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71).
In particolare, per le attrezzature e gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, il d.l. 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72.
Il nuovo comma 2 prevede: “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”.
Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro, ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio e deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.

Sempre parlando di attrezzature, in relazione all’informazione, formazione e addestramento il d.l. 48/2023 aggiunge, con il comma 4-Bis all’articolo 73, un nuovo obbligo per il datore di lavoro:
“Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.
Il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.

SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.

Siamo sempre nel Titolo III: il d.l. 48/2023 aggiunge un trafiletto all’art. 87, comma 2, lettera c), in materia di sanzioni per datori e altri soggetti in materia di attrezzature.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis.
In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il d.l. “lavoro” aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.

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