Alle imprese non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023 è riconosciuto il credito d’imposta energetico (art. 1 commi 3 e 5 l. 197/2022 – legge di bilancio 2023), rispettivamente del 35% e del 45%. Anche per tale trimestre, la norma consente alle imprese che si riforniscono di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore, da cui si rifornivano nel quarto trimestre 2019 e 2020, di richiedere, allo stesso, i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023. A tal fine, occorre presentare apposita richiesta al fornitore (su carta libera) entro il 30 maggio (delibera Arera 76/2023).
Ricordiamo, tuttavia, che i fornitori sono tenuti a rispondere anche qualora la richiesta da parte dell’impresa avvenga successivamente alla data stabilita.
I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023.