31 Maggio 2023

La prima rata dell’Imu per il 2023 deve essere versata entro il 16 giugno 2023. Ricordiamo che sono assoggettati all’imposta gli im­mo­bili riconducibili alle seguenti tre tipologie: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, salvo alcune esenzioni.

Inoltre dall’1 gennaio 2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (ri­covero animali, prote­zio­ne delle piante, magazzini, depositi, eccetera), mentre dal 2022, sono esenti da Imu i cosiddetti “immobili merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Ai fini della fruizione dell’esenzione, vi è l’obbligo del contribuente di indicare gli immobili merce nella dichiarazione Imu (da presentare, con riferimento sia al 2021 che al 2022, entro il 30 giugno 2023).

Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l’esen­zione dall’Imu in relazione alle seguenti fattispecie:
• immobili dati in comodato gratuito al Comune o a un altro ente territoriale o a un ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari (art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019);
• esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art.1 co. 86 della l. 549/95).

Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’Imu è costituita dal “valore ve­nale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di impo­si­zione o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento a determinati elementi valutativi (la zona territoriale di ubicazione; l’indice di edificabilità; la destinazione d’uso consentita; gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione; i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi carat­te­ristiche analoghe). Occorre fare attenzione alle variazioni di valore che talvolta lo stesso Comune impone.

Ai fini del coretto conteggio della tassa chiediamo di comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del 2023 entro il 31 maggio prossimo.

I modelli di pagamento verranno inviati agli associati o direttamente in banca per chi ha sottoscritto la convenzione, dal 6 giugno, mentre, per chi ha necessità di ritirare personalmente nei nostri uffici il modello cartaceo, lo potrà fare a partire dal 7 giugno.

Tags: ,

Categories: Fiscale, Ultime notizie

Altre notizie