Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 1149/2020, come è noto, dal 24 febbraio 2022 sono state introdotte importanti restrizioni per quanto riguarda i diisocianati.
Ma Cosa sono i diisocianati? Sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati e un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici. Sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle di categoria 1. Sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi: schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%); colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%); catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua; resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti,vernici a base poliuretanica.
Queste sostanze trovano largo impiego, per esempio, nel settore delle costruzioni (schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici), ma si ritrovano anche nella predisposizione d’imballaggi, isolanti o riempitivi, adesivi, stampa, produzione e riparazione di veicoli, costruzione e manutenzione di barche, produzione di mobili ed elettrodomestici, eccetera.
Dal 24 febbraio è vietato immetterli sul mercato, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che: la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Dal prossimo 24 agosto prossimo sarà, inoltre, vietato l’utilizzo dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che: la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o il datore di lavoro o lavoratore autonomo, garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Per «utilizzatori industriali e professionali» – si legge nel Regolamento – si intendono i lavoratori, ma anche datori di lavoro e lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Nell’ottica di un efficace approccio prevenzionistico generale è fondamentale procedere – per quanto possibile, tecnicamente ed economicamente – ad una sostituzione nel ciclo produttivo dei prodotti contenenti le sostanze in questione, con prodotti che abbiano una concentrazione inferiore al suddetto valore soglia, oppure non siano formulati con diisocianati.
Di recente il Formedil, con la circolare n. 37 dell’11 maggio, ha fornito alcune indicazioni in materia di formazione sui diisocianati: poiché il Regolamento non precisa la durata del corso e le modalità di effettuazione, trattandosi di formazione in materia di salute e sicurezza, ampiamente regolamentata dal D.lgs 81/08 e dagli Accordi Stato Regione, l’erogazione dei corsi dovrà essere effettuata in base a quanto previsto nella restrizione REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) ma, al contempo, rispettare i requisiti della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ferma restando la valutazione da parte del datore di lavoro riguardo all’uso delle sostanze contenenti diisocianati nella propria impresa, Formedil ritiene che la maggior parte delle imprese edili potrebbe adempiere all’obbligo formativo frequentando corsi di formazione che si collocano al livello intermedio, corrispondenti al punto 5 lettere a) e b) dell’allegato alla restrizione REACH del 3 agosto 2020. Per quanto riguarda invece il punto 4 dell’allegato in merito alle competenze del formatore, si ritiene che il personale attualmente utilizzato dalle scuole edili territoriali, purché abbia le dovute competenze in materia di diisocianati, possa essere impiegato nella formazione poiché perfettamente in linea con il decreto interministeriale 6 marzo 2013 “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” e quindi in grado di soddisfare quanto previsto dal citato punto 4 della restrizione.