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  • Comunicazione dei crediti energetici remissione in bonis
28 Giugno 2023

Nel corso del 2022, per far fronte ai rincari dell’energia e del gas causati dal conflitto bellico, sono stati introdotti diversi crediti d’imposta. I decreti, che si sono susseguiti nei mesi, hanno previsto che i beneficiari dei crediti d’imposta del terzo trimestre 2022, dei mesi di ottobre e novembre e del mese di dicembre 2022, dovevano inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 un’apposita comunicazione per segnalare l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 27/E/2023 consentendo, a chi ha omesso la comunicazione, di inviarla seppur tardivamente (remissione in bonis).
Considerando che i crediti legati ai periodi oggetto di comunicazione sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Ricordiamo che in caso di controllo dei crediti energetici da parte dell’agenzia occorre documentare il sostenimento delle spese che hanno dato origine al credito e pertanto sarà necessario esibire le relative fatture di acquisto del gas/energia.

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