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  • Assegnazione agevolata ai soci di immobili e auto
13 Luglio 2023

C’è tempo fino al 30 settembre per sfruttare le agevolazioni, riproposte dalla legge di bilancio 2023, per l’assegnazione o la cessione ai soci di beni immobili (a eccezione degli immobili strumentali per destinazione) e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplice.

Occorre però organizzarsi per tempo, soprattutto per quanto riguarda gli immobili, al fine di stipulare l’atto dal notaio entro il termine del 30 settembre.

Per gli immobili occorre che la destinazione a strumentale dello stesso da parte della società sia assente alla data dell’atto. Pertanto, c’è ancora un breve lasso di tempo per muoversi al fine di creare la situazione corretta che consente di sfruttare l’agevolazione.
La legge di bilancio consente, alle società, di assegnare ai soci anche le proprie autovetture a condizione che non siano impiegate quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa, intendendosi per tali “quei beni senza i quali l’attività dell’impresa non può essere esercitata”; a titolo esemplificativo, sono, pertanto, escluse dal regime agevolativo, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse.

Ricordiamo, infine, che le agevolazioni consistono:
• nell’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze, in capo alla società, nella misura dell’8% (10,5% per le società di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione) contro una tassazione ordinaria che va da un minimo del 23% a un massimo del 43%; il versamento dovrà avvenire per il 60% entro il 30.9.2023, per il 40% entro il 30.11.2023;
• nella tassazione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate;
• nella possibilità di utilizzare il valore catastale degli immobili determinato ai fini dell’imposta di registro, in luogo del valore normale, sia per la determinazione delle suddette plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, sia per la fiscalità del socio;
• nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale, nonché nelle imposte ipo-catastali fisse.

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