Ricordiamo che il provvedimento direttoriale n. 15943 del 18 gennaio 2023, par. 1.2, ha approvato la nuova versione (la n. 11) delle specifiche tecniche dei registratori telematici.
Rispetto alla precedente versione, oltre alle novità in materia di “Lotteria istantanea”, viene inserita una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni.
Al riguardo, è previsto che: “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.”.
Preme precisare che, in mancanza di una chiusura giornaliera, il registratore, alla prima trasmissione successiva, provvede all’invio di un file contenente una serie di dati “zero” relativi al periodo di interruzione (per i quali l’esercente non ha effettuato la chiusura giornaliera). Se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, l’Agenzia delle Entrate non rileva nessuna anomalia; diversamente, se è superiore a 12 giorni, l’Agenzia invierà una comunicazione (PEC) all’esercente per chiedere chiarimenti. Quest’ultimo comunicherà all’Agenzia il motivo della mancata trasmissione per chiusura/interruzione (ferie, malattia, etc.), periodo che sarà coincidente al flusso di dati “zero” che il registratore, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla stessa Agenzia.
Le nuove specifiche tecniche non impongono nessun obbligo “preventivo” all’esercente di comunicare la chiusura se di durata superiore a 12 giorni. Una comunicazione può, però, rivelarsi “opportuna” al fine di evitare che l’Agenzia delle entrate invii all’esercente una richiesta di chiarimenti. Non trattandosi di un obbligo ma solo di una facoltà, la mancata comunicazione del periodo di inattività non è sanzionabile, ma l’amministrazione finanziaria ne consiglia fortemente l’uso per meglio monitorare l’attività dei registratori telematici che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi.
La comunicazione preventiva di inattività/interruzione può essere effettuata dall’esercente con le seguenti, alternative, modalità:
• attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate ponendo il registratore “Fuori Servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività”). Tale modalità è prevista al par. 2.5 delle specifiche tecniche versione 11. L’unica differenza rispetto alla versione precedente delle specifiche è l’aver codificato il periodo di inattività con il codice 608;
• utilizzando una specifica funzionalità per porre il registratore “fuori servizio – codice 608”: tale funzionalità è obbligatoriamente prevista per i registratori telematici approvati dal 30 giugno 2023 (paragrafo 1.2 del provvedimento 15943/2023). Per i modelli che sono stati approvati prima di tale data, esiste (da verificare in relazione ai singoli apparati) la possibilità di richiedere un aggiornamento del software (adeguando, pertanto, il registratore alle nuove specifiche tecniche versione 11) e far sì, quindi, che il registratore automaticamente comunichi lo stato “fuori servizio”.