Obbligo per le imprese: stipulare un’assicurazione per la protezione da eventi catastrofici (terremoti, alluvioni, inondazioni, frane).
L’obbligo di stipula riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole.
Il termine è al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese, per le quali non scatteranno però le sanzioni: per ulteriori 90 giorni non si terrà infatti conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
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Le micro, le piccole e le medie imprese avranno più tempo per stipulare la polizza assicurativa contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Non cambiano invece le scadenze per le grandi imprese che, però, avranno un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche
I nuovi termini previsti dal decreto-legge sono i seguenti:
| Soglie dimensionali imprese Direttiva (UE) 2023/2775 |
MICRO IMPRESE |
PICCOLE IMPRESE |
MEDIE IMPRESE |
GRANDI IMPRESE |
| Totale stato patrimoniale |
non superiore a 450.000 € |
non superiore a 5.000.000 € |
non superiore a 25.000.000 € |
maggiore di 25.000.000 € |
| Ricavi netti vendita/prestazioni |
non superiore a 900.000 € |
non superiore a 10.000.000 € |
non superiore a 50.000.000 € |
maggiore di 50.000.000 € |
| Numero medio dipendenti |
non superiore a 10 |
non superiore a 50 |
non superiore a 250 |
maggiore di 250 |
|
Proroga |
01 gennaio |
01 gennaio |
01 ottobre |
31 marzo con proroga sanzioni di |
L’assicurazione riguarderà i danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Le polizze devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Come detto la stipula dell’assicurazione è obbligatoria.
Con la legge 9 dicembre 2024 n. 189 (art 1bis comma 2), viene confermato che sono oggetto della copertura assicurativa tutti i beni soggetti all’obbligo a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, anche se in affitto/leasing con esclusione di quelli già coperti dal proprietario. tale disposizione vale sia per i fabbricati in locazione che per i beni oggetto di leasing.
In caso di inadempimento l’impresa rischia di non poter accedere “all’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.