Con la legge 27 dicembre 2017 n. 205, “Legge di bilancio 2018”, è confermata una nuova proroga del Sistri, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti.
Fino al 31 dicembre 2018 non si applicano le sanzioni per il mancato utilizzo del sistema, mentre restano vigenti tutti gli obblighi relativi alla modalità precedente di gestione dei rifiuti (previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/2006, nel testo previgente le modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010), con le relative sanzioni in caso di inadempienza: tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, compilazione dei formulari e denuncia MUD.
Rimane pertanto in vigore il doppio binario di registrazione (telematico e cartaceo) ma, mentre le sanzioni relative al mancato utilizzo del sistema continuano a non applicarsi, sono invece pienamente vigenti quelle relative alla mancata iscrizione al Sistri ed al mancato pagamento del contributo annuale. Tali sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono già operative dal 1° aprile 2015 in misura ridotta del 50% rispetto agli importi previsti inizialmente.
Il rinvio si è reso necessario in attesa della decisione del TAR, in merito al ricorso presentato contro l’affidamento in concessione del servizio di gestione telematica dei rifiuti.
La Legge prevede anche l’adozione di una procedura per il recupero dei contributi Sistri dovuti e non versati, affidando al Ministero dell’Ambiente l’incarico di stabilire apposite modalità semplificate. Quindi, i soggetti obbligati che non abbiano versato i contributi saranno in qualche modo chiamati a farlo, al fine di estinguere l’apposita sanzione pecuniaria senza il pagamento degli interessi.
Ricordiamo che i soggetti tenuti all’iscrizione al Sistri (ed al pagamento del contributo annuale) sono: produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci addetti e gestori di rifiuti pericolosi (trasportatori, recuperatori, smaltitori, impianti di stoccaggio, commercianti).