Con la legge di Bilancio 2025 il legislatore è intervenuto introducendo l’obbligo di integrazione del Registratore telematico con strumenti di pagamento elettronici al fine di effettuare ulteriori controlli volti a garantire coerenza tra incassi registrati e pagamenti elettronici.
Le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per adeguarsi alle nuove disposizioni e “collegare” i terminali POS al Registratore Telematico non prevedono un collegamento fisico, bensì l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2026, tuttavia, è prevista un’entrate in vigore progressiva:
- se nel mese di gennaio 2026 già esiste un contratto per l’accettazione e trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile (cd “contratto di convenzionamento”): il collegamento deve essere effettuato dal soggetto obbligato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del nuovo servizio web dell’Ade.
- Se il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (a tal fine, il sabato è considerato non lavorativo). Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
- Nel caso in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato, il nuovo collegamento deve essere effettuato dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (a tal fine, il sabato è considerato non lavorativo). È il caso, ad esempio, della disattivazione di un POS.
Le nuove funzionalità web dedicate saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per coloro che non si adeguano sono applicabili le sanzioni, comprese quelle accessorie, previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici e quindi:
- la sanzione di 100 euro per ciascun invio (nel limite di 1.000 euro per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, oltre alla sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza/autorizzazione da 3 gg a 1 mese se si verifica-no 4 distinte violazioni nell’arco di un quinquennio;
- la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro, oltre alla sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza/autorizzazione da 15 gg a 2 mesi nel caso di mancato collegamento tra POS e Registratore telematico.
La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici andrà effettuata al momento della registrazione della vendita o della prestazione tramite il RT. Assumerà rilevanza l’indicazione della forma di pagamento indicata nel documento commerciale (pagamento in contanti o pagamento telematico).
Ciò significa che, se fino a oggi l’errore nell’indicazione della forma di pagamento nel documento commerciale non aveva conseguenze sostanziali, domani, invece, potrà innescare un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate laddove dovesse generare incongruenze, si spera significative, tra il dato degli incassi POS e il dato dei corrispettivi che risulterebbero incassati con POS sulla base dei documenti commerciali.
Siamo a disposizione per assistenza e informazioni.