È in vigore il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato con sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2018.
il regolamento disciplina: la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti, le società organismi di attestazione (Soa) e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’Autorità; il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel casellario informatico e l’aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Gli operatori economici che partecipano a una procedura di gara possono accedere al casellario informatico, nel periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i 30 successivi alla pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara, per visionare la posizione di tutti i partecipanti.
Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Anac tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Decorso inutilmente il termine, Anac avvierà il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo.
La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all’operatore economico e al segnalante. I soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento possono partecipare all’istruttoria con facoltà di: accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti; presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.
Il dirigente entro 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel casellario, la sezione del casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel casellario all’esito del procedimento.