11 Febbraio 2020

Il d.l. 124/2019 che tratta le disposizioni di contrasto alle frodi in materia di accisa, ha apportato una importante modifica per i distributori e depositi privati di gasolio.

La modifica abbassa il limite di esenzione dall’obbligo di munirsi di licenza fiscale per l’esercizio dei distributori e dei depositi.

In sostanza viene sancito che tutti i distributori privati interni per gasolio per autotrazione con capacità superiore ai 5mc (attualmente l’obbligo è per le capacità sopra i 10mc) e tutti i depositi privati interni per gasolio non per autotrazione con capacità superiore ai 10 mc (fino ad ora l’obbligo risultava essere per i deposti superiori ai 25 mc) dovranno essere dotati di licenza fiscale rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

La stessa Agenzia ha poi completato il quadro normativo stabilendo che l’obbligo decorrerà dal 31 marzo 2020.

Conseguentemente tutti i possessori di distributore privato interno superiore a 5 mc devono presentare entro il 31 marzo 2020 all’Agenzia delle Dogane la richiesta di rilascio della licenza fiscale. Per distributore intendiamo tutti i serbatoi utilizzati per gasolio autotrazione.

In entrambi i casi è richiesta la tenuta di un registro di carico/scarico del gasolio acquistato e utilizzato.

Per i distributori e depositi privati, prima esentati dalla licenza fiscale, la tenuta del registro ha una modalità semplificata.

  1. 1) Il registro di carico e scarico non deve essere vidimato, è conservato presso l’impianto o presso i locali dove si eseguono le ordinarie operazioni contabili, può essere sia cartaceo sia su un supporto elettronico; la modalità di tenuta è preventivamente dichiarate all’Ufficio che rilascia la licenza al momento della presentazione della richiesta;
  2. 3) Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  3. 4) Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto;
  4. per gli impianti esistenti le scritturazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2020;
  5. 5) Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alla mezzanotte del 1° aprile 2020;
  6. 6) Le scritture di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le 9 del giorno seguente alla ricezione.
  7. 7) Le scritture di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori (vale a dire quelli collegati a serbatori di capacità compresa tra 5 e 10 mc) muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
  8. 8) Gli esercenti sono tenuti a trasmettere entro la fine di febbraio all’Ufficio delle Dogane competente tramite a mezzo PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali riferite all’anno precedente e conservare la documentazione spedita assieme al registro.
  9. 9) In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.
  10. 10) Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Grazie alla collaborazione con uno studio tecnico in convenzione, Confartigianato Imprese è a disposizione per un’eventuale consulenza e per assistere l’impresa nella fase di preparazione e inoltro della domanda di rilascio della licenza fiscale e ricordiamo che per richiederla è necessario essere già in possesso dell’autorizzazione comunale e del certificato di prevenzione incendi.

Documenti questi da allegare alla richiesta.

Qualora l’azienda non fosse in possesso di tale documentazione, a richiesta, lo studio procederà a regolarizzare se ci saranno gli estremi per regolarizzare il distributore o il deposito.

Segnaliamo inoltre che il mancato adempimento sopra comporta sanzioni di tipo amministrativo e penale, con conseguente esclusione dai benefici sul recupero delle accise e/o carbon tax da parte degli uffici dell’Agenzia delle Dogane.

 

 

 

 

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