A seguito dell’evoluzione della situazione sanitaria a livello nazionale circa la diffusione del Covid-19, forniamo ulteriori informazioni in merito alla salute dei lavoratori, da tenere presente insieme alle indicazioni che riguardano l’intera popolazione.
I primi aspetti da considerare sono gli obblighi che, valendo per tutta la popolazione, devono trovare concreta applicazione anche nell’ambito aziendale.
Cerchiamo però di vedere quali siano le implicazioni aziendali della situazione di emergenza nella quale tutti siamo coinvolti.
I primi aspetti da considerare sono gli obblighi che, valendo per tutta la popolazione, devono trovare concreta applicazione anche nell’ambito aziendale.
Cerchiamo però di vedere quali siano le implicazioni aziendali della situazione di emergenza nella quale tutti siamo coinvolti.
- Il rischio da esposizione al Covid-19 è un rischio professionale: per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che determina un incremento del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori, in quanto l’aumento dell’entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa. Si pensi, ad esempio, agli operatori sanitari: in tal caso occorrerà un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
- Il rischio da esposizione al Covid-19 non è un rischio professionale: per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione. In tale ipotesi, il rischio non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.
È chiaro che, nella stragrande maggioranza dei casi, pur essendo il Covid – 19 un rischio non determinato dalla professione, bensì legato a quello, più in generale, della popolazione, occorre che siano prese particolari precauzioni anche per i lavoratori che possono entrare a contatto con soggetti estranei all’azienda, negli edifici di civile abitazione o per attività aperte al pubblico, come, ad esempio, manutenzioni di impianti termici, elettrici o idraulici, servizi alla persona ecc.
In particolare i dispositivi di protezione dovranno essere a tutti gli effetti Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), così come previsto dal D.Lgs. 81/2008:
- mascherina – filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 – marcatura CE
- guanti monouso – marcatura CE
Ricordiamo che il datore di lavoro, in base all’art. 18 comma 1, lett. i) del testo Unico Sicurezza, deve fornire l’informazione, anche sul Covid-19, ai lavoratori.
Proprio in questo senso, col supporto del proprio medico competente (MC), il datore di lavoro dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità sanitarie, anche a livello locale.
Proprio in questo senso, col supporto del proprio medico competente (MC), il datore di lavoro dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità sanitarie, anche a livello locale.
Si rimanda alle comunicazioni del ministero della Salute, e ai DPCM del Governo (vedi nostra comunicazione via mail del 06/03), nei quali sono contenute le misure igienico sanitarie da adottare per i lavoratori (allegato I del DPCM 8 marzo 2020).
Per comodità, inseriamo nella presente anche il link al ministero della Salute, in costante aggiornamento, da cui potete recuperare la normativa in questione: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=4186