3 Aprile 2020

Il decreto “cura Italia” prevede una serie di misure di sostegno finanziario alle Pmi, per fronteggiare la carenza di liquidità conseguente al fermo delle attività causato dall’emergenza sanitaria. Gli strumenti messi in atto dal governo hanno due finalità:

  • potenziare le risorse del fondo di garanzia per le pmi (art. 49);
  • mettere in campo una moratoria straordinaria sui finanziamenti in essere (art. 56).

Le misure introdotte dall’art. 56 per le micro, piccole e medie imprese che hanno subito danni per effetto dell’emergenza covid-19 che potranno garantire il mantenimento delle linee di credito in essere e dilazionare il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei canoni leasing in scadenza. Le imprese hanno diritto a usufruire di moratorie fino al 30 settembre su:

– apertura di credito fina a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio o, alla data del 17 marzo, comprese le parti non ancora utilizzate;

– rimborso dei prestiti non rateali in scadenza, inclusi i relativi elementi accessori (si intendono tutti i contratti connessi al finanziamento, quali garanzia e assicurazione).

  • – pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale (compresi quelli perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing.

È facoltà dell’impresa richiedere che la sospensione si riferisca all’intera rata o ai soli rimborsi in conto capitale. La restituzione di questi prestiti dovrà avvenire attraverso modalità che non comportino ulteriori oneri per le imprese richiedenti. Le rate in scadenza il 30 settembre sono incluse nella proroga. Non rientrano nel campo di applicazione i finanziamenti concessi in data successiva al 17 marzo 2020.

Potranno accedere alla moratoria solo le imprese che abbiano posizioni debitorie classificate “in bonis”, non sono ammesse le posizioni con rate scadute, anche pagate parzialmente, da più di 90 giorni.

La moratoria viene disposta automaticamente sulla base di una comunicazione trasmessa dalle imprese alle banche e agli altri intermediari finanziari con cui si hanno rapporti in essere.

Per richiedere quanto sopra, le imprese devono fare una comunicazione alle banche/società di leasing in con la quale richiedono la sospensione dei pagamenti fino al 30 settembre 2020; questa comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione nella quale l’impresa autocertifica di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Le banche dovrebbero aver predisposto una loro modulistica per la richiesta di moratoria; se non l’avessero preparata, alleghiamo un facsimile di richiesta + certificazione che le aziende possono utilizzare.

Quindi in attesa di aggiornamenti, il consiglio è quello di sentire la propria banca e/o società di leasing per verificare se hanno predisposto una modulistica ad hoc per le moratorie; diversamente si può utilizzare il modulo allegato.

Leggi le FAQ

Richiesta moratoria DL 18

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