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  • Dichiarazione d’intento: nuove regole dal 2 marzo
11 Maggio 2020

Dal 27 aprile è in vigore, a titolo definitivo, il nuovo modello delle dichiarazioni di intento, che differisce dal vecchio sostanzialmente per il solo fatto di non riportare più i campi nei quali l’esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento.

Le nuove disposizioni normative (D.L. 34/2019) impongono che il fornitore dell’esportatore abituale non debba più ricevere, numerare e registrare la dichiarazione di intento, tuttavia è tenuto a riportare, in fattura, gli estremi del protocollo di ricezione.

Il Provvedimento AdE del 27/02/2020 ha previsto, dal 2 marzo, la possibilità per il fornitore di visualizzare nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui risulta destinatario e gli “estremi del protocollo di ricezione”.

Le nuove funzionalità offerte dal cassetto fiscale, permettono, di generare un file PDF quando si apre la singola dichiarazione di intento, memorizzando sullo stesso l’identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione.

È quindi, purtroppo, facilmente prevedibile come possa essere richiesta, da parte degli uffici verificatori, l’esibizione delle copie di queste dichiarazioni di intento con la data di visualizzazione, per confrontarle con le fatture emesse, dal momento che la norma sanzionatoria dispone che il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire prima della cessione di beni o della prestazione di servizi.

Pertanto è necessario effettuare tale controllo prima che avvenga la cessione di beni o la prestazione di servizi per non incorrere nella sanzione che in base all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 è pari al 100% dell’Iva per chi ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Nella prassi, l’esportatore abituale è solito ancora inviare per canali informali (ad esempio via e-mail) una copia della dichiarazione di intento al proprio fornitore, ma è bene non fidarsi di quanto ricevuto.

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