L’obbligo della dichiarazione di conformità per i materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con alimenti (MOCA) era previsto dal dm 6/1973 e il più recente regolamento 1935/2004/CE stabilisce che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti, debbano essere corredati di una dichiarazione scritta attestante la loro conformità alle norme vigenti.
Sono soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità: produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA; produttori di materiali intermedi o semilavorati (granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti; produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici); utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti); importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.
La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è il cosiddetto “Operatore economico” definito dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire rispetto delle disposizioni del regolamenti stesso nell’impresa posta al suo controllo”.
La dichiarazione non è comunque unica per i vari soggetti coinvolti nella filiera di produzione di MOCA in quanto esiste una vera e propria “catena” di dichiarazioni.
A partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta da chi sta a monte. Anche i semplici commercianti che si inseriscono nella filiera devono ricevere la dichiarazione e rilasciarla nei confronti del proprio cliente.
Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera dell’operatore stesso e dal tipo di prodotto che viene ceduto al soggetto a valle della filiera. Concetto importante, legato in modo diretto alla “catena”, è quello della rintracciabilità, definita come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione”.
Il Regolamento, all’articolo 17, riporta che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti debba essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
Gli Operatori economici devono quindi dotarsi di sistemi di gestione e procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione
La dichiarazione di conformità MOCA, che costituisce una “Assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia, deve contenere i seguenti elementi: esplicito riferimento alla normativa vigente (Regolamento 1935/2004/CE ed eventuali specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione – plastica, vetro); indicazioni sull’ identità del produttore (Ragione sociale e dati di contatto); indicazioni sull’ identità dell’importatore (che rappresenta il destinatario del materiale); indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso (denominazione commerciale, nome o altre informazioni di identificazione); presenza di codice identificativo o numero della dichiarazione che consente di stabilire in modo univoco la relazione tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale; lingua del documento comprensibile per il cliente utilizzatore (nella lingua del paese dell’importatore ovvero dell’operatore a valle); informazioni pertinenti l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.) le sostanze di composizione e soggette a limitazioni o restrizioni o agli additivi “a doppi uso”; tipologia di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è adeguato per essere destinato a venire a contatto; data di compilazione; firma dell’operatore economico o del soggetto delegato; qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, la dichiarazione di conformità deve inoltre contenere esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo.
Ogni dichiarazione deve essere rivista e aggiornata qualora dovessero esserci modifiche significative nella composizione e nelle caratteristiche delle materie prime impiegate o variazioni significative del ciclo produttivo.
CONFARTIGIANATO È A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ASSOCIATI PER REDIGERE LA DICHIARAZIONE
LE SANZIONI
Multe fino 80 mila euro possono essere comminate a chi produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali.
Tra le principali violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria segnaliamo:
• produzione e commercializzazione di prodotti che costituiscono un pericolo per la salute umana,
• violazione dei limiti di migrazione previsti, deterioramento delle caratteristiche organolettiche,
• mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione,
• violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.
Il d.lgs. 29/2017 prevede anche l’obbligo di notifica all’Autorità sanitaria competente (ATS) di tutti gli stabilimenti che svolgono attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.
Info: Davide Zanettini, tel. 0521 219289.