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  • Moratoria prestiti imprese e partite Iva: la proroga al 31 gennaio 2021
12 Agosto 2020

Con il decreto “Agosto” arriva anche la proroga al 2021 della moratoria prestiti per PMI e lavoratori autonomi già prevista con il decreto “Cura Italia”.
Tra le varie misure contenute nel decreto varato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto scorso, rientra infatti, anche la proroga al 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020 come fissato dall’art. 56 del decreto Cura Italia) della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

La moratoria (ossia la sospensione delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie) è stata prevista, a fronte dell’emergenza Covid-19 (quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia del nostro Paese).

Il decreto stabilisce dunque che non possono essere revocate fino al 31 gennaio 2021 le aperture di credito “a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi
esistenti al 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020 (la disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale). Vengono inoltre prorogati fino al 31 gennaio 2021, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data. e sempre alla stessa data i pagamenti – con scadenza antecedente a quella data – di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Inoltre stabilisce che per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore dello stesso decreto agosto, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020;

Per le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alla moratoria, queste possono essere ammesse alla moratoria, entro il 31 dicembre 2020.

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