In seguito all’istituzione dei registratori telematici la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi e il momento della memorizzazione è caratterizzato dal rilascio del documento commerciale. Può capitare che qualcosa non vada come dovrebbe. I casi più frequenti riguardano errori legati alla memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi.
Cosa succede se mi accorgo che la memorizzazione e/o la trasmissione dei corrispettivi è omessa, tardiva, incompleta?
In tali fattispecie devo provvedere comunque all’invio. La sanzione è pari al 90% dell’Iva corrispondente all’importo non memorizzato o non trasmesso, in relazione a ciascuna operazione non memorizzata, oppure memorizzata con ritardo o in modo incompleto o non veritiero. La sanzione è soggetta ad un limite minimo, pari a 500 euro.
Cosa succede se in presenza di memorizzazione ho omesso la trasmissione dei corrispettivi?
Analoga sanzione del 90% si applica se, in presenza di memorizzazione, ho omesso la trasmissione, ovvero la stessa è avvenuta con ritardo, o in modo incompleto o non veritiero (salvo l’ipotesi in cui la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva).
A entrambe tali fattispecie si applicano poi le sanzioni accessorie (articolo 12 d.lgs. 471/97), che prevedono la sospensione, per un periodo da tre giorni a un mese, della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni compiute in giorni diversi; se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da un mese a 6 mesi.
Cosa succede se in presenza di corretta memorizzazione ma omessa trasmissione ho provveduto al versamento dell’Iva correttamente?
Se pur in assenza di trasmissione ho versato correttamente l’Iva periodica, è prevista l’applicazione di una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna omessa trasmissione giornaliera. La sanzione è applicata in relazione a ciascun giorno di omessa o tardiva trasmissione.
È comunque applicabile, in gran parte delle fattispecie, l’istituto del ravvedimento operoso.