Accolte le richieste di Confartigianato che ha denunciato come il “periodo transitorio”, previsto dalla precedente disposizione (dl 4/2022) e non modificato dal decreto “sblocca cessioni” (dl 13/2022), abbia creato una disparità di trattamento per i crediti già ceduti alla data del 16 febbraio 2022 e del 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni). Per questi, infatti, rimarrebbe in vigore la precedente disposizione secondo cui possono essere ceduti una sola volta.
Confartigianato si è mossa fin da subito segnalando la criticità e chiedendo all’Agenzia Entrate di applicare, anche a questi crediti, le regole oggi vigenti e introdotta dal DL 13/2022.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente alle nostre sollecitazioni e ha pubblicato la faq del 17 marzo 2022 confermando la nostra interpretazione. Pertanto per le cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”. Per le cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione (jolly) a favore di chiunque comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.