• Home
  • -
  • Fiscale
  • -
  • Prorogata al 29 aprile la comunicazione dei bonus
30 Marzo 2022

La conversione in legge del d.l. 4/2022, il “sostegni-ter”, oltre a riconfermare la possibilità di operare cessioni “multiple” dei crediti edilizi (una prima cessione libera a qualsiasi soggetto e eventuali altre due cessioni solo a soggetti operanti in ambiente “controllato”, vale a dire a banche, intermediari finanziari e assicurazioni), proroga al 29 aprile 2022 il termine per la trasmissione delle comunicazioni di opzione della cessione del credito o sconto in fattura effettuate ai sensi dell’art. 121 del d.l. 34/2020.

Il termine, con scadenza ordinaria fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, per il 2022 era già stato prorogato al 7 aprile 2022 dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 e riguarda le spese sostenute nel 2021 nonché le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

La proroga, richiesta dalla Confederazione, si è resa necessaria per le numerose modifiche normative sullo strumento della cessione del credito e sulla conseguente incertezza che si è creata tra gli operatori.

Ricordiamo che la comunicazione deve essere effettuata da chi intende optare per cessione/sconto per spese sostenute nel 2021, sia nel caso i lavori siano stati eseguiti sulle unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, per interventi di:

efficienza energetica (ecobonus art. 14 d.l 63/2013), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% (ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 d.l. 34/2020);
adozione di misure antisismiche (sismabonus art. 16 commi da 1-bis a 1-septies d.l. 63/2013) compresi quelli per i quali compete il superbonus (art. 119, comma 4 d.l. 34/2020;

recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis,comma 1, lett. a, b e d del TUIR);
installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lett. h del TUIR), compresi quelli per i quali spetta il superbonus (art. 119, commi 5 e 6 d.l. 34/2020);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, (art. 1, commi 219-223, L. 160/2019);
installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici (art. 16-ter d.l. 63/2013), compresi quelli per i quali spetta il superbonus (art. 119, comma 8 d.l. 34/2020).

Il mancato invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Categories: Fiscale, Ultime notizie

Altre notizie