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  • Reverse charge prorogato sino al 2026 per tablet e telefoni cellulari
23 Giugno 2022

Il dl “Semplificazioni fiscali”, recepisce la direttiva 2022/890/Ue estendendo fino al 31 dicembre 2026 il reverse charge in vigore nel settore elettronico ed energetico.

Il meccanismo del reverse charge si applica in relazione a: cessioni di telefoni cellulari; cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale; trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ; trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Con particolare riferimento all’applicazione del reverse charge nel settore elettronico, ricordiamo che l’Agenzia Entrate ha limitato tale meccanismo alle operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Sono confermate e immutate le disposizioni relative alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale, alle prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia, alle cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità, alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Non hanno invece trovato efficacia le più recenti estensioni della speciale disciplina. La Commissione Ue non ha, infatti, riscontrato la sussistenza dei presupposti per concedere una deroga alla direttiva 2006/112/Ce e consentire all’Italia l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio emetta fattura in split payment; effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.

Ancora per (almeno) un anno sarà, invece, applicabile la misura dello split payment, per le operazioni nei confronti delle Pubblica Amministrazione, di altri enti assimilati e delle società quotate nel FTSE MIB.

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