Il d. lgs. 127/2015 prevede che i termini di decadenza degli accertamenti, in materia di imposte dirette e Iva, siano ridotti a due anni a condizione che i contribuenti: documentino le operazioni con fattura elettronica o con la memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi e garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.
Nel 2016 è stato stabilito che gli strumenti accettabili sono: il bonifico bancario o postale, la carta di debito o carta di credito e l’assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. È poi previsto che l’agevolazione non operi per quei contribuenti che abbiano effettuato anche un solo pagamento, superiore a 500 euro, mediante strumenti diversi da quelle espressamente individuati dal decreto (dm 4 agosto 2016).
Recentemente, l’Agenzia Entrate (risposta n. 404 del 2 agosto 2022) ha precisato che è possibile ammettere la riduzione dei termini in parola laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente “diversi”, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all’articolo 3 del decreto attuativo, perché soddisfano i medesimi requisiti di tracciabilità. In questo senso RIBA (Ricevuta Bancaria) e MAV (Mediante Avviso), che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all’identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, soddisfacendo così gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto attuativo.