Il credito ricerca e sviluppo di cui hanno beneficiato le imprese negli anni dal 2014 al 2019 e oggi oggetto di contestazione (leggi qui) da parte dell’Agenzia Entrate (art. 5 dl 146/2021) può essere riversato senza sanzione e interessi, se il suo utilizzo è avvenuto in buona fede.
Al fine di aderire alla “sanatoria” il contribuente deve presentare istanza utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La normativa originariamente aveva previsto il 30 settembre del corrente anno quale giorno ultimo per prestare adesione alla sanatoria, successivamente, però, il decreto n° 104 del 2022, comunemente detto decreto aiuti ter, ha prorogato il termine al 31 ottobre 2022.
La scadenza del termine entro il quale restituire il credito resta comunque fissata per il prossimo 16 dicembre. Il pagamento può avvenire anche riversando il credito in tre rate ciascuna con scadenza 16 dicembre 2022, 2023 e 2024.
La proroga è stata fortemente voluta da Confartigianato perché molte sono le perplessità che accompagnano questa sanatoria e molti i dubbi da dirimere, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo sostanziale.
In particolare preoccupa l’atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate che lungo il corso dei controlli, assume una posizione di assoluto rigore nel valutare la prova offerta dalle imprese indagate circa la riferibilità dei costi sostenuti all’attività di ricerca e sviluppo.
Preoccupa altrettanto la circostanza che le contestazioni dell’Agenzia Entrate nel merito (originalità dell’invenzione) giungano a negare l’esistenza dell’innovazione dell’invenzione attraverso una motivazione soltanto apparente. In breve, è come se l’Agenzia dicesse che l’originalità è solo nella mente dell’inventore.
Sarebbe auspicabile, pertanto, che, in tempi celeri, l’Agenzia delle Entrate emanasse una circolare esplicativa in merito, capace di conciliare l’interesse pubblico a rendere efficace l’azione di recupero degli indebiti con il diritto dei contribuenti ad avere un giusto contradditorio che preceda ed, eventualmente, neutralizzi il contenzioso.