29 Settembre 2022

Il decreto aiuti ter (dl 144/2022) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 senza subire sostanziali modifiche rispetto alle bozza circolata nei giorni precedenti.
In merito al caro energia e gas, in presenza delle condizioni richieste dalle specifiche agevolazioni, l’art. 1 del decreto Aiuti ter conferma quindi l’estensione, per i mesi di ottobre e novembre 2022, del credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Per le imprese non gasivore, poi, è previsto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Inoltre, il decreto prevede che, qualora l’impresa non gasivora o non energivora si rifornisca, nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, possa inviare la richiesta del conteggio al fornitore. Quest’ultimo e dovrà rispondere entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione comunicando il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante. Con riferimento al III trimestre 2022 è quindi necessario che l’impresa interessata si attivi con la richiesta in tempi utili affinché il fornitore possa inviare la risposta entro il termine del 29 novembre 2022.

È comunque demandata all’Arera l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

Il decreto dispone anche che, i crediti, relativi al III trimestre 2022 e ai medi di ottobre e novembre 2022, possano essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023 (prima fissato al 31 dicembre 2022) o ceduti entro lo stesso termine con particolari modalità. Infine, il decreto dispone che, entro il 16 febbraio 2023, l’impresa debba inviare Comunicazione di tali crediti all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto di fruizione del credito.
Il credito d’imposta relativo al II trimestre rimane invece legato al termine del 31 dicembre 2022 quale data ultima per la compensazione o per la cessione.

 

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