12 Gennaio 2021

Anac – Autorità nazionale anticorruzione, in una recente nota, ha ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le modalità previste dalla delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore (delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197).
Sono scaduti infatti i termini di sospensione previsti dall’art. 65 del decreto “rilancio”, n. 34/2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che hanno dovuto affrontare problemi di liquidità finanziaria nel contesto dell’emergenza sanitaria, che aveva disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati (ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono stati esonerati dal versamento del contributo: le stazioni appaltanti e gli operatori economici (le Soa non state dispensate dall’obbligo di pagamento).
Secondo le stime dell’Anac, il provvedimento avrebbe dovuto consentire un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro. La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti.
Rimangono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
• affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ Anac n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
• affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via Pec all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’Anac I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

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