22 Gennaio 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021 (dl 34/2020 art.124) viene applicata l’aliquota Iva del 5% sui beni anti-Covid tra cui le mascherine chirurgiche, le Ffp2 e Ffp3, gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici), i termometri, i detergenti disinfettanti per mani, le soluzioni idroalcoliche in litri, i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva. Per questa categoria di prodotti, non è quindi più applicabile il regime di esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta.

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