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  • Dal 1° luglio nuove modalità per l’e-fattura con l’estero
9 Giugno 2022

Dal 1° luglio i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro) dovranno essere inviati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio. Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.

Per le operazioni attive occorre creare un file XML impostando il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale XXXXXXX da spedire entro 12 giorni dalla data di emissione.

Per le operazioni passive, invece, vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

– TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,

– TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,

– TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,

– TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

L’invio del singolo documento relativo all’acquisto dall’estero deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: si tratta delle esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

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