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  • Fattura elettronica. Nessuna proroga per contratti d’appalto con la pubblica amministrazione
2 Luglio 2018

Restano fissati al 1° luglio 2018 gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
Si riportano, dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30/4/2018, alcuni esempi che risultano puntuali ed esplicativi della casistica interessata.
E’ opportuno ricordare che l’obbligo di emissione della fattura elettronica trova applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Esemplificando: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).  Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

Prestare attenzione nella compilazione della fattura elettronica in quanto è prevista l’indicazione obbligatoria del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).

Per maggiori informazioni telefonare all’ufficio Edilizia Alessandro Di Domenico 0521 219282.

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